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Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 - Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

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Stato 30 occorrenze

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 - Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Le rendite ai superstiti decorrono dal giorno successivo a quello della morte.

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 - Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Le Amministrazioni ospedaliere hanno l'obbligo di dare visione all'Istituto assicuratore e all'infortunato o ai suoi superstiti dei documenti clinici

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che i superstiti dell'infortunato non erano informati del decesso, deve, appena venutone a conoscenza, dare notizia del decesso stesso ai superstiti

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Qualora non esistano i superstiti predetti, l'assegno può essere corrisposto ad altre persone della famiglia del defunto, che dimostrino di aver

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In ogni caso il termine di cui all'articolo predetto decorre dal giorno nel quale i superstiti sono venuti a conoscenza del decesso.

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Il pretore, qualora lo ritenga necessario ovvero ne sia richiesto dall'Istituto assicuratore o dall'infortunato o dai suoi superstiti, esegue

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, al datore di lavoro, all'infortunato o ai suoi superstiti e all'Istituto assicuratore.

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Copia del processo verbale dell'inchiesta deve essere inviata all'Istituto assicuratore, all'infortunato o ai suoi superstiti ed al datore di lavoro

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Qualora l'infortunato venga a morte dopo il riscatto in capitale della rendita, spetta ugualmente ai superstiti la rendita, a norma dell'art. 231

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Per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e delle rendite ai superstiti, quando non ricorra l'applicazione dell'art. 118, è assunta

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Le rendite di inabilità e quelle ai superstiti sono pagate a rate posticipate mensili, bimestrali, trimestrali e semestrali, in relazione all'entità

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rendita nella misura e nei modi stabiliti nell'art. 85 deve essere proposta dai superstiti, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data della

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superstiti del lavoratore deceduto, per ottenere le prestazioni di cui al l'art. 231, debbono proporre domanda, a pena di decadenza, entro novanta giorni

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Nel caso in cui l'infortunio abbia causato la morte, i superstiti ai sensi dell'art. 85 debbono presentare all'istituto assicuratore gli atti e i

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; 3) un assegno per l'assistenza personale continuativa; 4) una rendita ai superstiti e un assegno una volta tanto in caso di morte; 5) le cure

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quelle a favore dei superstiti. Dette tabelle sono soggette a revisione almeno ogni quinquennio.

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superstiti la retribuzione da prendersi per base è accertata a norma degli articoli da 116 a 120 del presente decreto e dello art. 29 o, per la

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Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sottoindicati una rendita nella misura di cui ai commi seguenti

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L'Istituto assicuratore, l'infortunato o i suoi superstiti hanno facoltà di domandare direttamente al pretore che sia eseguita l'inchiesta per gli

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superstiti è quella effettivamente corrisposta durante un anno: negli altri casi è eguale a trecento volte la retribuzione giornaliera.

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decreto concernenti la rendita di inabilità permanente e ai superstiti e gli assegni per assistenza personale continuativa previsti per gli infortuni

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o ai superstiti.

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disposto del terzo comma del n. 1, o, in mancanza, ai figli, o, in mancanza di questi, agli ascendenti. Qualora non esistano i superstiti predetti, l'assegno

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La somma delle rendite spettanti ai suddetti superstiti nelle misure a ciascuno come sopra assegnate non può superare l'importo dell'intera

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rendita di superstiti è fissata, avuto riguardo a classi di età ed alla natura del corso degli studi seguiti dagli alunni stessi, con decreto del

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della corresponsione delle rendite di inabilità e delle rendite ai superstiti, ferma rimanendo l'applicazione delle norme stabilite per le rendite stesse

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Oltre alla rendita di cui all'art. 231 è corrisposto ai superstiti aventi diritto, con l'osservanza delle norme di cui all'art. 85, un assegno, una

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superstiti aventi diritto a rendita e la residenza di questi ultimi.

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secondo le norme dell'art. 117; b) la rendita di inabilità e la rendita ai superstiti sono ragguagliate alla retribuzione della qualifica iniziale

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assicurati o loro superstiti non ammessi alle prestazioni in quanto la denuncia non è stata presentata entro il periodo massimo di indennizzabilità dalla

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